Ultima modifica: 7 Agosto 2017

Regolamento viaggi d’istruzione

REGOLAMENTO VIAGGI D’ISTRUZIONE
E VISITE GUIDATE

 

ART. 1 FINALITÀ

1. Le visite guidate, i viaggi di istruzione, le giornate dedicate alle attività sportive e tutte le
iniziative che prevedono spostamenti organizzati delle scolaresche costituiscono attività
complementari a quelle istituzionali di istruzione e formazione della scuola e integrano la normale
attività scolastica con la formazione generale della personalità degli alunni. Sono dunque
riconosciute come giorni di scuola a tutti gli effetti.
2. Tutte le uscite devono essere coerenti con gli obiettivi educativi e didattici del corso di studi e
devono essere capaci di suscitare l’interesse degli allievi.
3. Il programma del viaggio o della visita deve prevedere un equilibrato rapporto fra i tempi di
percorrenza e quelli di soggiorno privilegiando le esperienze in cui la percentuale di tempo dedicato
al trasporto non è prevalente rispetto al tempo dedicato alla visita dei luoghi, fatta eccezione per i
viaggi che si configurino, per loro natura, itineranti.

ART.2 ORGANI COMPETENTI

1. Le mete dei viaggi di istruzione e delle visite guidate devono essere correlate alla
programmazione didattico educativa e quindi esigono una preventiva programmazione condivisa,
coerente con specifiche esigenze di natura didattica e in armonia con le linee indicate dal POF.
2. Il COLLEGIO DEI DOCENTI esamina la programmazione generale delle iniziative (aspetti
culturali, metodologici, didattici) presentate dai consigli di classe e di interclasse o da singoli
docenti e le integra con il P.O.F.
3. Il CONSIGLIO DI CLASSE o di INTERCLASSE, sulla base dei criteri generali elaborati dal
Collegio dei docenti, esamina le proposte di viaggi e di visite guidate formulate dai docenti che
illustrano gli obiettivi didattici e culturali dell’iniziativa e indicano con precisione su apposita
scheda:
• l’itinerario e le mete;
• le date previste per l’effettuazione;
• il numero degli allievi;
• il mezzo di trasporto richiesto;
• i docenti accompagnatori, fra i quali dovranno essere individuati il docente organizzatore e
un docente supplente in caso di assenza del titolare;
In particolare in questa sede si valuterà attentamente il rapporto costi-benefici, tenendo presenti le
esigenze delle famiglie.
4. IL CONSIGLIO D’ISTITUTO approva il Programma delle visite guidate e dei viaggi
d’istruzione dopo aver verificato la congruità con i criteri organizzativi stabiliti dal presente
regolamento.

ART. 3   ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE

Il Consiglio d’Istituto adotta i seguenti criteri generali e organizzativi per l’attuazione delle varie
iniziative:
1. COSTI ED ONERI:
Dal momento che visite guidate e viaggi di istruzione fanno parte della programmazione didattica
ed educativa, sarà cura della scuola proporre iniziative alle quali, sia per motivi economici che per
altri motivi, possano partecipare tutti gli allievi della classe, contenendo in particolare le spese entro
limiti ragionevoli per non gravare sul bilancio delle famiglie.
2. AGENZIE: Per l’organizzazione delle visite guidate l’Istituto si avvarrà di agenzie seguendo la
normativa vigente.
3. PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI:
a. Il limite minimo di partecipazione di ogni classe è stabilito nel 75 % degli studenti
frequentanti. Per il computo della percentuale si dovrà sottrarre anche il numero di studenti che il Consiglio di Classe, per deliberati motivi, avrà ritenuto opportuno non ammettere
all’iniziativa.
b. Alle visite sarebbe auspicabile comunque la partecipazione dell’intera classe. Le eventuali
assenze vanno giustificate. La scuola non organizza, di norma, attività didattiche alternative
al viaggio d’istruzione. Gli studenti che per gravi e comprovati motivi, appurati e sanzionati
dal Dirigente Scolastico e dal consiglio di classe/interclasse, non aderiscono all’uscita,
possono essere obbligati a frequentare regolarmente le attività appositamente programmate
dall’Istituto.
4. PERIODO E TEMPI DI EFFETTUAZIONE
a. Viaggi e visite possono svolgersi durante tutto l’anno scolastico ad eccezione dei trenta
giorni che precedono la fine delle lezioni; inoltre non possono effettuarsi nei periodi di
sospensione delle lezioni per attività istituzionali ( scrutini e riunioni di organi collegiali).
b. Possono svolgersi visite guidate anche nei trenta giorni che precedono la fine delle lezioni
solo se durante i giorni festivi e per le visite ai parchi nazionali italiani qualora le condizioni
climatiche ne consentano l’accesso solo a tarda primavera.
c. Eventuali deroghe per l’attuazione di viaggi funzionali a particolari progetti, potranno
essere autorizzate dal Consiglio d’Istituto sentito il parere del collegio dei docenti.

ART. 4  DESIGNAZIONE DOCENTI ACCOMPAGNATORI

1. Gli accompagnatori sono individuati dal Dirigente fra i docenti disponibili appartenenti alla
classe che effettua il viaggio o, comunque, fra i gli insegnanti che hanno diretta conoscenza della
classe, favorendo un avvicendamento degli stessi. I docenti accompagnatori non potranno dichiarare
la propria successiva indisponibilità, se non in caso di gravi e comprovati motivi.
Il Dirigente scolastico procederà alle designazioni secondo i seguenti criteri:
a. N° 1 docente accompagnatore ogni 15 studenti, con un minimo di 2 docenti per gruppo in
caso di uscite fuori dal territorio comunale.
b. È opportuno che gli alunni diversamente abili siano accompagnati dall’insegnante di
sostegno; nel caso in cui tale docente non sia disponibile, esso dovrà essere sostituito dal
Consiglio di classe/interclasse con un altro insegnante della classe.
c. Eventuali deroghe in merito al numero degli accompagnatori potranno essere autorizzate
dal Dirigente
2 . Tra i docenti accompagnatori il Dirigente Scolastico nomina il docente organizzatore.
3. Per particolari motivazioni può essere consentita la partecipazione alle visite guidate anche del
personale ATA.

ART. 5  COMPETENZE DEI DOCENTI

1. Sarà cura del docente organizzatore far pervenire alla segreteria, in unica soluzione,
autorizzazione e adesioni almeno 10 giorni prima della visita guidata o del viaggio d’istruzione e
coordinare il versamento del relativo saldo da parte dei genitori rappresentanti di classe.
2. Spetta altresì ai docenti accompagnatori l’onere della raccolta delle eventuali informative a
carattere sanitario dei partecipanti alla visita o al viaggio, fermo restando il riserbo sui contenuti
come previsto dalle norme sulla privacy.
3. Al rientro in sede i docenti accompagnatori dovranno compilare e far pervenire alla segreteria,
entro 5 giorni, la scheda predisposta in merito al “sondaggio di qualità” sull’iniziativa effettuata.
Dovranno inoltre essere segnalate tempestivamente le inadempienze imputabili alla ditta di
trasporto o alle agenzie al fine di consentire all’Ufficio l’immediata contestazione. La scuola potrà
così tutelarsi legalmente e per il futuro escludere tali ditte dall’elenco dei fornitori.

ART. 6  NORME PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI

1. Per la partecipazione dell’alunno sarà tassativamente necessario acquisire per iscritto il consenso
della persona che esercita la potestà familiare, ricordando che tale autorizzazione non esonera gli organizzatori e gli accompagnatori dalle responsabilità di ogni ordine previste dalle norme vigenti: i
docenti devono assicurare la costante e assidua vigilanza sugli alunni.
2. Il consiglio di classe/Interclasse valuta la possibilità di partecipazione o meno ai viaggi di
istruzione degli studenti che hanno avuto provvedimenti disciplinari.

ART. 7  NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI

Lo studente partecipante all’iniziativa dovrà:
• Mantenere un atteggiamento corretto, che non ostacoli o crei difficoltà alla realizzazione
delle attività programmate, un comportamento idoneo a non causare danni a persone o a
cose e coerente con le finalità educativo – formative dell’istituzione scolastica.
• Osservare scrupolosamente le regole del viver civile, in particolare il rispetto degli orari e
del programma previsto.
• Evitare, sui mezzi di trasporto, spostamenti non necessari e rumori eccessivi.
• Muoversi in albergo in modo ordinato, evitando ogni rumore che possa turbare in
qualunque modo il diritto alla quiete degli altri ospiti e qualunque tipo di comportamento
che arrechi disturbo o danno alla struttura ospitante.
• Mantenersi unito al gruppo durante la visita, attenersi alle indicazioni degli
accompagnatori, non allontanarsi senza esplicita autorizzazione e essere puntuali agli
appuntamenti della giornata.
• Non allontanarsi dall’albergo su iniziativa personale.
• Rispettare gli orari del proprio e dell’altrui riposo.
2. Eventuali comportamenti scorretti tenuti dallo studente durante l’iniziativa verranno
successivamente riportati in sede di Consiglio di Classe per essere esaminati. Lo stesso Consiglio
potrà stabilire sanzioni disciplinari e/o valutare la partecipazione dell’alunno a successive uscite
didattiche.
Eventuali danni materiali procurati durante il viaggio, saranno addebitati al responsabile, se
individuato, o all’intero gruppo coinvolto. Gli insegnanti accompagnatori, in caso di inadempienza
del seguente regolamento da parte dei singoli studenti, possono contattare i genitori o l’esercente la
patria potestà, per richiedere un intervento diretto sullo studente. In caso di gravi inosservanze delle
regole, gli accompagnatori valuteranno il diritto dello studente alla prosecuzione del viaggio e,
dopo tempestiva comunicazione alla famiglia, ne verrà immediatamente predisposto il rientro.

 

ART.8 COMPETENZE DEI GENITORI

1. I genitori si impegnano a sostenere le spese di partecipazione poste a loro carico e si impegnano a
risarcire eventuali danni provocati dal proprio figlio. Nel caso di mancata partecipazione al viaggio
o alla visita, l’eventuale rimborso delle quote verrà effettuato previa deduzione delle spese già
sostenute e/o impegnate dall’Istituto e/o delle penalità previste dalle agenzie di viaggio.
2. I genitori sono tenuti a segnalare al Dirigente Scolastico o al Coordinatore del Consiglio di
Classe/interclasse, al momento della richiesta di partecipazione, situazioni di salute che prevedano
particolari premure o accorgimenti da parte dei docenti accompagnatori.
3. I genitori devono intervenire in caso di richiesta degli insegnanti accompagnatori anche per far
rientrare a casa lo studente, se allontanato per motivi disciplinari.